Incentivi

Macro Argomento: 

Nuovo Decreto Rinnovabili diversi da fotovoltaico 26/06/2016

Il recente decreto che incentiva le fonti energetiche rinnovabili diverse da fotovoltaico (DM sviluppo economico 23 giugno 2016) riserva agli impianti di piccole dimensioni l'accesso diretto agli incentivi. Ferma restando la soglia massima di costo cumulato annuo degli icnentivi (5,8 miliardi di euro, solo per i piccoli impianti la scadenza della richiesta è posta al 31 dicembre 2017 mentre per gli impianti sottoposti a registri e aste vale la data del 31 dicembre 2016.

Sono considerati "piccoli" gli impianti:

- eolici di potenza fino a 60 kW
- a fonte oceanica di potenza fino a 60 kW
- idroelettrici di potenza nominale di concessione fino a 250 kW, che rientrano in unc erto regime di casistiche
- alimentati a biomassa di tipo A ( prodotti) e/o di tipo B (sottoprodotti), di potenza fino a 200 kW
- alimentati a biogas di potenza fino a 100 kW
- solari termodiinamici di potenza fino a 100 kW

Con il nuovo D.M. 6 luglio 2012, dal 1 gennaio 2013 si vede la scomparsa dei certificati verdi, sostituiti da tariffe omnicomprensive per l'energia immessa in rete (la quota di autoconsumo non viene riconosciuta).

I nuovi incentivi hanno durata pari alla vita media utile convenzionale della specifica tipologia di impianto.

Per il miniidroelettrico la tariffa riconosciuta (per potenze da 1 a 20kW) è di 0,257 euro/kW immesso in rete per un periodo di 20anni.

Grazie al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 18 dicembre 2008 diventa operativo il nuovo sistema di agevolazioni delineato dalla finanziaria 2008: gli impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza inferiore a 1MW (200kW per l'eolico), entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, hanno diritto al meccanismo incentivante della Tariffa onnicomprensiva o in alternativa al sistema dei Certificati Verdi.

La Tariffa onnicomprensiva per l’utilizzo di impianti idroelettrici consiste nel riconoscimento di 0,22 € per ogni KWh di elettricità netta prodotto dall'impianto e immesso nella rete elettrica. L'incentivo viene corrisposto per un periodo di 15 anni.

Gli impianti idroeletrrici di potenza non superiore ai 200 kW possono richiedere il servizio di Scambio sul posto che consiste nel realizzare una particolare forma di autoconsumo in sito, consentendo che l'energia elettrica prodotta e immessa in rete possa essere prelevata e consumata in un momento differente da quello nel quale avviene la produzione (nuovo regime scambio sul posto).

Dal 1° gennaio 2009 è infatti attivo il nuovo regime di Scambio sul posto per gli impianti di potenza fino a 200 kW, sia a fonti rinnovabili che in cogenerazione ad alto rendimento. In particolare tale nuovo regime è descritto nelle seguenti delibere:

• la delibera 74/08 dell'Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ("Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo Scambio sul posto") che detta le regole del nuovo meccanismo;

• la delibera 1/09 dell'Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, che estende la possibilità di aderire allo Scambio sul posto agli impianti a fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kW entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007.