Incentivi Solare termico
Situazione aggiornata:
In base alla Legge finanziaria n°296/2006 e successive, fino al recente “Decreto Sviluppo” (D.Lgs n°82/2012) sono ammesse detrazioni del 55% fino 30 Giugno 2013 – poi 36% “strutturale” dal 1°Luglio 2013 .
L’agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta (Irpef per le persone fisiche, Ires per le società) nella misura del 55% delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti.
Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro, per una spesa di 109.090,90 euro.
Per interventi di installazione di pannelli solari si intende l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
I fabbisogni soddisfatti con l’impianto di produzione di acqua calda possono attenere non soltanto alla sfera domestica o alle esigenze produttive ma più in generale all’ambito commerciale, ricreativo o socio assistenziale, in pratica possono accedere alla detrazione tutte le strutture riguardanti attività e servizi in cui è richiesta la produzione di acqua calda.
Sistemi assimilabili :
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Sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di acqua calda. Possibilità di detrarre il 55% sull’intera spesa.
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Sistemi termodinamici per la produzione combinata di energia elettrica e di energia termica. Possibilità di detrarre il 55% della quota imputabile all’energia termica.
Requisiti per ottenere la detrazione.
Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale). La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita o dalla sua iscrizione in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’IMU, se dovuta.
Non è necessaro che l'edificio disponga già di impianto di riscaldamento (condizione indispensabile per la sostituzione di sistemi di riscaldamento).
Le spese detraibili:
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fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;
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smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.
La detrazione di imposta è in misura pari al 55% delle spese sostenute entro il 30 giugno 2013 o fino al periodo di imposta in corso alla data del 30 giugno 2013
. Per gli interventi effettuati a partire dal 2011 è obbligatorio ripartire le detrazioni in dieci rate annuali.
Cosa trasmettere all'Enea:
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scheda informativa,
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attestato di certificazione (o di qualificazione) energetica.
Cosa trasmettere all'Agenzia delle Entrate:
A partire dalle spese sostenute nel 2009, apposita comunicazione per gli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo di imposta.
Cosa conservare:
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certificato di asseverazione,
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ricevuta di trasmissione dei documenti, fatture o ricevute fiscali,
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ricevuta del bonifico.
Come fare i pagamenti:
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contribuenti senza partita iva: bonifico bancario o postale
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altri contribuenti: qualsiasi forma
PER IL RISCALDAMENTO DELL’ACQUA CALDA SANITARIA (ACS) (art. 1, comma 346, legge finanziaria 2007, L.296-21006; art. 1, comma 20, legge finanziaria 2008, L.244-07)
Risparmio
La finanziaria 2011 (la legge di stabilità per il 2011) proroga al 31/12/2011 la detrazione del 55% in 10 anni.
La Finanziaria 2008 prevede detrazioni fiscali del 55% delle spese sostenute per l’installazione di impianti per la produzione di acqua calda ad uso domestico, industriale, commerciale ricreativo o socio assistenziale. Rimborso fino ad un massimo di 60.000 € (spesa complessiva d 109.000 € circa).
Requisiti
1. Asseverazione da parte di un tecnico abilitato (soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti ovvero, architetti, ingegneri, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali); l’asseverazione deve attestare quanto segue (art. 8 DM 19 febbraio 2007 come modificato DM 7 aprile 2008):
• i pannelli solari e i bollitori devono essere garantiti per almeno 5 anni;
• gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici devono essere garantiti per almeno due anni;
• i pannelli solari devono avere apposita certificazione di conformità secondo le norme UNI EN 12975 o UNI EN 12176 rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparata alle norme UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell'Unione Europea o della Svizzera.
• l'installazione degli impianti deve essere eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti.
In base alle nuove disposizione (D.M. 6 Agosto 2009) l'asseverazione può essere:
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sostituita dalla dichiarazione resa dal Direttore dei Lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell'Art. 8 comma 2 del D.Lgs. n. 192 del 2005);
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esplicitata nella relazione attesttante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impaitni termici (che ai sensi dell'art. 28 comma , della L. n. 10 del 1991 occorre depositare presso le Amministrazioni competenti).
2. Trasmettere a ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori (mediante apposito sito internet www.acs.enea.it), la scheda informativa di cui all'allegato F al decreto 07/4/2008 relativa agli interventi realizzati ovvero relativi all'installazione di pannelli solari.
3. Pagamento tramite bonifico bancario o postale recante causale e dati fiscali del beneficiario della detrazione e del beneficiario del bonifico. In fattura deve essere indicato il costo della mano d’opera. (L’Iva per gli impianti solari termici è al 10% - DPR 633-72)
4. Trasmettere all'Agenzia delle Entrate per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta la Comunicazione.
PER IL RISCALDAMENTO DELL’ACQUA CALDA SANITARIA E PER IL RISCALDAMENTO AMBIENTI (Art. 1, comma 344 Finanziaria 2007 prorogata per tre anni dal comma 20, Art. 1, della Finanziaria 2008)
Risparmio
La Finanziaria 2008 prevede detrazioni fiscali del 55% delle spese sostenute per l’installazione di impianti per la produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento se tale riqualificazione energetica diminuisce il fabbisogno energetico dell’appartamento (almeno il 20% in meno rispetto ai valori indicati dal Ministero dello sviluppo economico). La detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo da 3 a 10. Rimborso fino ad un massimo di 100.000 € (spesa complessiva d 181.000 € circa).
Requisiti
1. Asseverazione da parte di un tecnico abilitato (soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti ovvero, architetti, ingegneri, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali); l’asseverazione deve attestare quanto segue (art. 8 DM 19 febbraio 2007 come modificato DM 7 aprile 2008)
a. i pannelli solari e i bollitori devono essere garantiti per almeno 5 anni;
b. gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici devono essere garantiti per almeno due anni;
c. i pannelli solari devono avere apposita certificazione di conformità secondo le norme UNI EN 12975 o UNI EN 12176 rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparata alle norme UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell'Unione Europea o della Svizzera. d. l'installazione degli impianti deve essere eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti.
In base alle nuove disposizioni (D.M. 6 Agosto 2009) l'asseverazione può essere:
-
sostituita dalla dichiarazione resa dal Direttore dei Lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell'Art. 8 comma 2 del D.Lgs. n. 192 del 2005);
-
esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell'art. 28 comma , della L. n. 10 del 1991 occorre depositare presso le Amministrazioni competenti).
2. Trasmettere a ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori (mediante apposito sito internet www.acs.enea.it):
• i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica, ovvero nell'attestato di qualificazione energetica avvalendosi dello schema di cui all'allegato A al decreto 11/3/2008, prodotto da un tecnico abilitato;
• la scheda informativa di cui all'allegato F al decreto 07/4/2008 relativa agli interventi realizzati
3. Pagamento tramite bonifico bancario o postale recante causale e dati fiscali del beneficiario della detrazione e del beneficiario del bonifico. In fattura deve essere indicato il costo della mano d’opera.
(L’Iva per gli impianti solari termici è al 10% - DPR 633-72)