Incentivi Mini Eolico

Macro Argomento: 

Situazione aggiornata:

Con il nuovo D.M. 6 luglio 2012, dal 1 gennaio 2013 si vede la scomparsa dei certificati verdi, sostituiti da tariffe omnicomprensive per l'energia immessa in rete (la quota di autoconsumo non viene riconosciuta). I nuovi incentivi hanno durata pari alla vita media utile convenzionale della specifica tipologia di impianto. Per il minieolico la tariffa riconosciuta (per potenze da 1 a 20kW) è di 0,291 euro/kW immesso in rete per un periodo di 20 anni. (finanziaria 2008 art. 2 comma 144, 145)

  • delibera ARG/elt 74/08 - nuovo meccanismo di scambio sul posto
  • delibera ARG/elt 1/09 - estensione scambio sul posto da 20 kW a 200 kW

Risparmio

Lo Scambio sul posto

Tutti gli impianti per la produzione di energia elettrica, alimentati da fonti rinnovabili con potenza fino a 200 kW possono accedere al nuovo meccanismo di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, cioè la possibilità di realizzare una particolare forma di autoconsumo in sito, consentendo che l'energia elettrica prodotta e immessa in rete possa essere prelevata e consumata in un momento differente da quello nel quale avviene la produzione.

Il Conto Energia o Tariffa Onnicomprensiva

La produzione di energia elettrica mediante impianti eolici e di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa al sistema dei Certificati Verdi e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa di 30 Eurocent/kWh, per un periodo di quindici anni. Al termine di tale periodo, l'energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

La tariffa onnicomprensiva di cui al presente comma può essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

I Certificati Verdi

A partire dal 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della quota d'obbligo di cui all'articolo Il, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari a 1 MWh e vengono emessi dal Gestore dei servizi elettrici per impianti a produzione incentivata di cui al comma 143, calcolando la produzione netta di energia elettrica da fonte idraulica moltiplicata per il coefficiente pari a 1,00. A partire dal 2008, i certificati verdi (www.certificativerdi.it) emessi dal GSE ai sensi dell'articolo II, comma 3, decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , sono collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh elettrico, pari alla differenza tra il valore di riferimento, fissato in sede di prima applicazione in 180 euro per MWh, e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 2008.

Il valore di riferimento del coefficiente (1,00), potrà essere aggiornato, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili. A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell'obiettivo minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa dell' Unione europea, il GSE, su richiesta del produttore, ritira i certificati verdi, in scadenza nell' anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell'anno precedente dal Gestore del mercato elettrico e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno. Il periodo di diritto ai certificati verdi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 , resta fermo in otto anni. In alternativa ai certificati verdi c'è la possibilità di ottenimento dei certificati RECS, del valore ciascuno di 1 MWh di energia prodotta.

Requisiti

Per poter accedere all’incentivo è necessario richiedere al GSE S.p.a il riconoscimento della qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili utilizzando la procedura:

Procedura di qualificazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e successivamente richiedere al GSE S.p.a l’emissione dei certificati verdi utilizzando la procedura:
Procedura per la gestione ed emissione dei certificati verdi per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili.