Incentivi Biomassa

Macro Argomento: 

Situazione aggiornata:

Con il nuovo D.M. 6 luglio 2012, dal 1 gennaio 2013 si vede la scomparsa dei certificati verdi, sostituiti da tariffe omnicomprensive per l'energia immessa in rete (la quota di autoconsumo non viene riconosciuta)

. I nuovi incentivi hanno durata pari alla vita media utile convenzionale della specifica tipologia di impianto.

Per prodotti di origine biologica la tariffa riconosciuta è di 0,229 euro/kW immesso in rete per un periodo di 20anni .

Per sottoprodotti di origine biologica e rifiuti non provenienti da raccolta differenziata la tariffa riconosciuta è di 0,257 euro/kW immesso in rete per un periodo di 20anni ,

Per rifiuti i quali la frazione biodegradabile è determinata forfettariamente la tariffa riconosciuta è di 0,174 euro/kW immesso in rete per un periodo di 20anni.

Inoltre resta sempre valida la detrazione fiscale del 55% per la sostituzione dellìimpianto di riscaldamento con una caldaia a biomassa.

In base alla Legge finanziaria n°296/2006 e successive, fino al recente “Decreto Sviluppo” (D.Lgs n°82/2012) sono ammesse detrazioni del 55% fino 30 Giugno 2013 – poi 36% “strutturale” dal 1°Luglio 2013 .

L’agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta (Irpef per le persone fisiche, Ires per le società) nella misura del 55% delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti.

Requisiti indispensabili per usufruire della detrazione:

Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale). La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita o dalla sua iscrizione in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’IMU, se dovuta. Inoltre, è necessario che gli edifici siano già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell’intervento. La sostituzione con caldaia a biomassa rientra nella categoria degli “interventi di riqualificazione energetica” che comprende qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma.

Ad esempio, rientrano in questa tipologia di interventi, la sostituzione o l’installazione di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche previste per gli altri interventi agevolati.

Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro per una spesa di 181.818,18 euro.

Le spese detraibili:

Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione comprendono sia i costi per i lavori edili connessi con l’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare gli interventi e acquisire la certificazione energetica richiesta.

Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica dell’edificio sono spese detraibili, oltre alle spese professionali, quelle relative alle forniture e alla posa in opera di materiali di coibentazione e di impianti di climatizzazione, nonché la realizzazione delle opere murarie ad essi collegate.

Interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale:

■ fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;

■ smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.

La detrazione di imposta è in misura pari al 55% delle spese sostenute entro il 30 giugno 2013 o fino al periodo di imposta in corso alla data del 30 giugno 2013.

Per gli interventi effettuati a partire dal 2011 è obbligatorio ripartire le detrazioni in dieci rate annuali.

Cosa trasmettere all'Enea:

  • scheda informativa,

  • attestato di certificazione (o di qualificazione) energetica.

Cosa trasmettere all'Agenzia delle Entrate:

A partire dalle spese sostenute nel 2009, apposita comunicazione per gli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo di imposta.

Cosa conservare:

  • certificato di asseverazione,

  • ricevuta di trasmissione dei documenti,

  • fatture o ricevute fiscali, ricevuta del bonifico.

Come fare i pagamenti:

  • contribuenti senza partita iva: bonifico bancario o postale

  • altri contribuenti: qualsiasi forma

Risparmio

Detrazione Irpef del 55% La sostituzione di un generatore di calore con altri alimentato a biomasse può accedere alla detrazione fiscale secondo il comma 344 della Finanziaria 2007 prorogato fino al 2011 (La finanziaria 2011, la legge di stabilità per il 2011, proroga al 31/12/2011 la detrazione del 55% in 10 anni) e considerando pari a zero il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale.

Requisiti

1. Requisiti minimi di efficienza energetica richiesti (art. 6 del D.M 20/07/2004): per caldaie a biomasse di potenza inferiore a 300 kW l’efficienza deve essere compatibile con la classe 3 della norma EN 303-5; per caldaie a biomasse di potenza superiore a 300 kW l’efficienza deve essere maggiore dell’82%. La rispondenza a tali requisiti deve essere riportata nell’asservazione compilato dal tecnico abilitato; ai sensi della normativa vigente è inoltre obbligatorio il rispetto dei limiti di emissione fissati dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

2. Ottenere l’asseverazione di un tecnico abilitato di rispondenza dell’intervento alle prescrizioni di legge.

In base alle nuove disposizioni (D.M. 6 Agosto 2009) l'asseverazione può essere:

  • sostituita dalla dichiarazione resa dal Direttore dei Lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell'Art. 8 comma 2 del D.Lgs. n. 192 del 2005);

  • esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell'art. 28 comma , della L. n. 10 del 1991 occorre depositare presso le Amministrazioni competenti).

3. Trasmettere a ENEA (mediante apposito sito o via posta)

a. copia dell’attestato di certificazione (qualificazione) energetica;

b. scheda informativa sugli interventi realizzati;

4. Pagamento tramite bonifico bancario o postale recante causale e dati fiscali del beneficiario della detrazione e del beneficiario del bonifico. In fattura deve essere indicato il costo della mano d’opera.

5. Trasmettere all'Agenzia delle Entrate per i soli lavori che proseguono oltre al periodo di imposta la Comunicazione.

NOTE

L’aliquota IVA del 10% riguarda sia le forniture di beni che le prestazioni di servizi a condizione che i beni forniti non siano considerati ‘Significativi’. Se il bene fornito è significativo, come la caldaia, l’IVA da applicarsi va calcolata come da Legge 488/99 art. 7.