Incentivi Geotermia
Situazione aggiornata:
Con il nuovo D.M. 6 luglio 2012,dal 1 gennaio 2013 si vede la scomparsa dei certificati verdi, sostituiti da tariffe omnicomprensive per l'energia immessa in rete (la quota di autoconsumo non viene riconosciuta).
I nuovi incentivi hanno durata pari alla vita media utile convenzionale della specifica tipologia di impianto.
La tariffa riconosciuta è di 0,135 euro/kW immesso in rete per un periodo di 20anni.
Inoltre resta sempre in vigore l'agevolazione fiscale del 55% per la sostituzione di impianti di riscaldamento con impianti geotermici a bassa entalpia.
(geotermico a bassa temperatura)
Risparmio
Detrazione Irpef del 55%
Rientrano nell’agevolazione del 55% (più Iva al 10%) anche la sostituzione completa o parziale di impianti di riscaldamento con impianti dotati di caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia. Rimborso fino ad un massimo di 30.000 € (spesa complessiva di 54.500 € circa). La finanziaria 2011 (la legge di stabilità per il 2011) proroga al 31/12/2011 la detrazione del 55% in 10 anni.
Requisiti
1. Ottenere l’asseverazione di un tecnico abilitato di rispondenza dell’intervento alle prescrizioni di legge (art. 8 DM 7 aprile 2008).
In base alle nuove disposizioni (D.M. 6 Agosto 2009) l'asseverazione può essere:
-
sostituita dalla dichiarazione resa dal Direttore dei Lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell'Art. 8 comma 2 del D.Lgs. n. 192 del 2005);
-
esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell'art. 28 comma , della L. n. 10 del 1991 occorre depositare presso le Amministrazioni competenti).
2. Trasmettere a ENEA (mediante apposito sito)
a. copia dell’attestato di certificazione (qualificazione) energetica;
b. scheda informativa sugli interventi realizzati;
3. Pagamento tramite bonifico bancario o postale recante causale e dati fiscali del beneficiario della detrazione e del beneficiario del bonifico. In fattura deve essere indicato il costo della mano d’opera.
Incentivi
(finanziaria 2008 art. 2 comma 144, 145)
• delibera ARG/elt 74/08 - nuovo meccanismo di scambio sul posto
• delibera ARG/elt 1/09 - estensione scambio sul posto da 20 kW a 200 kW
Lo scambio sul posto
Tutti gli impianti per la produzione di energia elettrica, alimentati da fonti rinnovabili con potenza fino a 200 kW possono accedere al nuovo meccanismo di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, cioè la possibilità di realizzare una particolare forma di autoconsumo in sito, consentendo che l'energia elettrica prodotta e immessa in rete possa essere prelevata e consumata in un momento differente da quello nel quale avviene la produzione.
Il Conto Energia o Tariffa Onnicomprensiva
La produzione di energia elettrica mediante impianti eolici e di potenza nominale media annua non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa al sistema dei Certificati Verdi e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa di 20 Eurocent/kWh, per un periodo di quindici anni. Al termine di tale periodo, l'energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa onnicomprensiva di cui al presente comma può essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.
I Certificati Verdi
A partire dal 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della quota d'obbligo di cui all'articolo Il, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari a 1 MWh e vengono emessi dal Gestore dei servizi elettrici per impianti a produzione incentivata di cui al comma 143, calcolando la produzione netta di energia elettrica da fonte idraulica moltiplicata per il coefficiente pari a 1,00. A partire dal 2008, i certificati verdi (www.certificativerdi.it) emessi dal GSE ai sensi dell'articolo II, comma 3, decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , sono collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh elettrico, pari alla differenza tra il valore di riferimento, fissato in sede di prima applicazione in 180 euro per MWh, e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 2008. Il valore di riferimento del coefficiente (1,00), potrà essere aggiornato, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili. A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell'obiettivo minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa dell' Unione europea, il GSE, su richiesta del produttore, ritira i certificati verdi, in scadenza nell' anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell'anno precedente dal Gestore del mercato elettrico e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno. Il periodo di diritto ai certificati verdi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 , resta fermo in otto anni. In alternativa ai certificati verdi c'è la possibilità di ottenimento dei certificati RECS, del valore ciascuno di 1 MWh di energia prodotta.
Requisiti
Per poter accedere all’incentivo è necessario richiedere al GSE S.p.a il riconoscimento della qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili utilizzando la procedura:
Procedura di qualificazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili
e successivamente richiedere al GSE S.p.a l’emissione dei certificati verdi utilizzando la procedura:
Grazie al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 18 dicembre 2008 diventa operativo il nuovo sistema di agevolazioni delineato dalla finanziaria 2008: gli impianti eolici con potenza inferiore a 200kW , entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, hanno diritto al meccanismo incentivante della Tariffa onnicomprensiva o in alternativa al servizio di Scambio sul posto.
La Tariffa onnicomprensiva per l’utilizzo di impianti eolici consiste nel riconoscimento di 0,30 € per ogni KWh di elettricità netta prodotto dall'impianto eolico e immesso nella rete elettrica. L'incentivo viene corrisposto per un periodo di 15 anni.
Gli impianti eolici di potenza non superiore ai 200 kW possono, in alternativa alla Tariffa onnicomprensiva, richiedere il servizio di Scambio sul posto che consiste nel realizzare una particolare forma di autoconsumo in sito, consentendo che l'energia elettrica prodotta e immessa in rete possa essere prelevata e consumata in un momento differente da quello nel quale avviene la produzione (nuovo regime scambio sul posto).
Dal 1° gennaio 2009 è infatti attivo il nuovo regime di Scambio sul posto per gli impianti di potenza fino a 200 kW, sia a fonti rinnovabili che in cogenerazione ad alto rendimento. In particolare tale nuovo regime è descritto nelle seguenti delibere:
• la delibera 74/08 dell'Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ("Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo Scambio sul posto") che detta le regole del nuovo meccanismo;
• la delibera 1/09 dell'Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, che estende la possibilità di aderire allo Scambio sul posto agli impianti a fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kW entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007.