Incentivi Biomasse e Biogas da filiera corta

Macro Argomento: 

Sono comprese biomasse e biogas derivanti da prodotti e da sottoprodotti agricoli, di allevamento e forestali, ottenuti nell’ambito delle intese di filiera o dei contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n.102, oppure nell’ambito di filiere corte, ossia prodotte entro un raggio di 70 km dall’impianto che le utilizza.

Attualmente non vi è nulla di vigente e operativo rispetto alla filiera corta. Sia nel caso della Tariffa onnicomprensiva (possibile per gli impianti fino a 1MW), che nel caso dei Certificati Verdi (obbligatori oltre il MW), tutti gli impianti a biomassa rientrano nella categoria generale delle biomasse: tariffa 28 euro/cent per kWh, coefficiente Certificati Verdi 1,30.

Risparmio

Lo Scambio sul posto

Tutti gli impianti per la produzione di energia elettrica, alimentati da fonti rinnovabili, con potenza fino a 200 kW possono accedere al meccanismo di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, cioè la possibilità di cedere alla rete elettrica locale la produzione da fonte rinnovabile e di prelevare dalla stessa rete i quantitativi di elettricità nelle ore e nei giorni in cui gli impianti rinnovabili non sono in grado di produrre; tutto ciò pagando solo la differenza, su base annua, tra i consumi totali del cliente e la produzione del suo piccolo impianto.

Il Conto Energia o Tariffa Onnicomprensiva

La novità più importante introdotta dalla finanziaria 2008 è il conto energia per le biomasse per gli impianti che non superano il MW di potenza ed che sono alimentato a biomassa agricola o a biogas proveniente da intese o contratti di filiera o da filiera corta. Il sistema incentivante dovrebbe essere operativo al più presto per garantire alle imprese agricole, in alternativa al certificato verde, il riconoscimento di una tariffa fissa omnicomprensiva di 0,28 euro per KWh di energia elettrica immessa in rete, per un periodo di quindici anni. La tariffa unica può essere variata ogni tre anni con decreto interministeriale. Al termine di tale periodo l’energia prodotta è remunerata alle condizioni economiche previste dall’art. 13 del d.lgs. 387/2003.

I Certificati Verdi

A partire dal 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della quota d'obbligo di cui all'articolo Il, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari a 1 MWh e vengono emessi dal Gestore dei servizi elettrici (GSE) per impianti a produzione incentivata di cui al comma 143, calcolando la produzione netta di energia elettrica da fonte rinnovabile, biomasse e biogas derivanti da prodotti e da sottoprodotti agricoli, di allevamento e forestali, ottenuti nell’ambito delle intese di filiera o dei contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n.102, oppure nell’ambito di filiere corte, ossia prodotte entro un raggio di 70 km dall’impianto che le utilizza, moltiplicata per il coefficiente incentivante pari a 1,80 (in attesa dell’approvazione del decreto dei ministri). Il Dm Sviluppo Economico del 18 dicembre 2008 ("Decreto Rinnovabili"), prendendo atto della mancanza dell'applicativo, specificava che nelle more dell'emanazone di tale decreto, si deve applicare il coefficiente indicato per le altre biomasse, e cioè 1,10. La legge 23 luglio 2009, n. 99, ha modificato il coefficiente per le biomasse diverse da quelle da “filiera corta”, portandolo da 1,10 a 1,30. E' ammessa la cumulabilità con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, purché non eccedenti il 40 % del costo totale dell’investimento. Per gli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2008, i Certificati Verdi non sono cumulabili con altre forme di contributo o incentivazione locale, regionale, nazionale o europea. Il beneficio economico dei Certificati Verdi si può sommare a quello della vendita di energia elettrica alla rete. Mentre i Certificati Verdi vengono riconosciuti per tutta l'energia prodotta dall'impianto (moltiplicata per il suo coefficiente), il ricavo proveniente dalla vendita corrisponde all'energia effettivamente immessa in rete, al netto degli eventuali autoconsumi.

Requisiti

Per poter accedere all’incentivo è necessario richiedere al GSE S.p.a il riconoscimento della qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili utilizzando la procedura:

Procedura di qualificazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili

e successivamente richiedere al GSE S.p.a l’emissione dei certificati verdi utilizzando la procedura:

Procedura per la gestione ed emissione dei certificati verdi per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili