La diagnosi energetica nella legislazione nazionale

La direttiva CEE 2002/91

Per “attestato di certificazione energetica” l’art. 7 della direttiva intende un documento a contenuto puramente informativo che consenta ai consumatori di valutare e raffrontare il rendimento energetico dell’edificio e che contenga raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico in termini di costi-benefici. La dizione della norma è chiara e non lascia spazio ad interpretazioni. L’attestato di certificazione energetica consta di due elementi entrambi essenziali al suo scopo.

Il recepimento a livello nazionale

Entrambi gli elementi vengono definiti nei loro contenuti minimi (trattasi di direttiva che impone il recepimento da parte degli stati membri i quali possono legiferare in modo più ampio) che peraltro sono stati correttamente previsti dai D.Lgs. attuattivi della direttiva. Il D.Lgs 192/05 , integrato e modificato dal D.Lgs 311/06 sulla consistenza dell’attestato di certificazione energetica (art. 6 co.6) riprende l’art. 7 co. 2 della direttiva e prevede che accanto al dato relativo al rendimento energetico espresso in modo da consentire una valutazione ed un confronto sulla prestazione energetica dell’edificio vi sia l’indicazione degli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della prestazione energetica dell’immobile. La legge regionale ligure (LR n. 22/2007 ) ha ripreso lo stesso contenuto ed in più ha previsto che il professionista indichi la classe raggiunta con la realizzazione degli interventi. Per soddisfare il dettato della norma occorre, in primo luogo, individuare tutti i possibili interventi, quantificare il costo di realizzazione e valutare per ciascuno quanto risparmio energetico porta la sua realizzazione e, quindi, raffrontarli tra loro per poter selezionare quelli che raggiungono il miglior risultato in termini di costo di realizzazione e risparmio energetico conseguibile. Per quanto attiene alle modalità esecutive per la redazione dell’attestato di certificazione energetica, le norme prevedono che il dato riferito al rendimento sia confrontabile e, pertanto sono state indicate specifiche procedure di calcolo e da qui la necessità di definire le “classi” per un confronto omogeneo, mentre l’indicazione degli interventi è giustamente stata lasciata alla sensibilità ed esperienza professionale del tecnico incaricato. L’individuazione dei possibili interventi, il loro costo ed il loro impatto sulla riduzione dei consumi fanno parte del patrimonio di conoscenza del professionista, e sarebbe stato riduttivo della capacità del singolo tecnico imporgli una metodologia stabilita aprioristicamente oltre che inutile.

La “diagnosi energetica” come documento autonomo

Oltre all’attestato di certificazione energetica il decreto edifici prevede anche la diagnosi energetica (allegato A art.2 co 6) che merita di essere citata in quanto prevede un’attività non estranea all’indicazione degli interventi più significativi e economicamente convenienti. Per diagnosi energetica si intende una procedura sistematica volta a fornire una adeguata conoscenza del consumo energetico e la individuazione e quantificazione delle opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici. Mentre per l’attestato di certificazione energetica sono state individuate molteplici occasioni di obbligatorietà (contratti di compravendita e locazione, per usufruire di incentivi ed agevolazioni, nuove costruzioni, delibere condominiali), per la diagnosi energetica è prevista solo quale alternativa in caso di delibera assembleare rispetto alla certificazione. Il senso di ciò può essere individuato nella circostanza che l’attestato di certificazione è un documento completo, indica quanto consumi e cosa potresti fare per consumare meno, la diagnosi invece è volta ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio quale vero e proprio studio di fattibilità energetico/economico della ristrutturazione dell’edificio. Ma nel concreto si evidenzia che non vi è alcuna differenza (se non terminologica) tra le attività poste in essere dal professionista per realizzare la diagnosi o per individuare gli interventi più significativi e economicamente convenienti. Il proprietario o il conduttore infatti, se tale documento è redatto correttamente e secondo quanto previsto dalla norma, avrà una chiara indicazione di specifici interventi, dei loro costi e del risparmio in bolletta che questi possono generare.

Come operare nella pratica

Stabilito che l’attestato di certificazione deve contenere l’indicazione degli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della prestazione energetica dell’immobile e che tale indicazione è il contenuto del documento definito dal legislatore Diagnosi Energetica si pone il problema, stante la mancata indicazione di una metodologia univoca per la corretta redazione di questa parte del documento, di come il professionista incaricato debba procedere. Ne consegue quindi che nella pratica la seconda parte dell’attestato di certificazione energetica, definita comunemente “raccomandazioni” può essere chiamato ugualmente “diagnosi energetica” così come il documento a se stante. Per avere una concreta attuazione della legislazione del Risparmio Energetico si possono individuare i punti per realizzare una “diagnosi virtuosa”, cioè coerente con i principi che la Direttiva Europea ha delineato.

Vediamo di precisarli nel dettaglio:

  • Finalità. L’esecuzione della diagnosi energetica del sistema edificio-impianto è finalizzata alla determinazione del fabbisogno energetico dell’edificio, dello stato dell’impiantistica asservita ed alla determinazione delle possibili soluzioni di riqualificazione energetica del sistemo edificio-impianto per la riduzione dei consumi di energia primaria.
  • Sopralluogo. Sarà necessario un accurato sopralluogo che consentirà di prendere conoscenza dello stato dell’immobile analizzato e per i condomini dei singoli appartamenti e delle parti comuni. Durante il sopralluogo verrà effettuato il rilievo delle caratteristiche delle strutture e delle parti che hanno diretta influenza sulle dispersioni termiche.
  • Consumi storici. Saranno acquisiti i consumi storici di combustibile del condominio. Per consumi storici si intende la media di quelli degli anni precedenti riferiti più stagioni con andamenti climatici tipici se raffrontati ai gradi-giorno della zona climatica di appartenenza.
  • Fabbisogno dell’involucro. Le caratteristiche dell’edificio che sono state rilevate durante il sopralluogo costituiranno la base del modello matematico necessario per la determinazione del FABBISOGNO dell’edificio e/o dei singoli appartamenti secondo la metodologia indicata nelle Leggi e regolamenti.
  • Consumi di energia primaria. Le caratteristiche delle componenti impiantistiche determinate durante il sopralluogo o acquisite tramite documentazione tecnica saranno la base per la determinazione del CONSUMO di ENERGIA PRIMARIA dell’edificio.
  • Simulazioni. I dati determinati dal modello matematico finale dell’edificio/impianto resi congruenti con i consumi storici saranno alla base delle simulazioni relative ai possibili interventi di riqualificazione energetica. Tali simulazioni saranno effettuate per tutti gli interventi tecnicamente ipotizzabili e che economicamente possono essere realizzati nell’edificio.
  • Interventi. Sulla base delle simulazioni e tenendo conto delle indicazioni rilevate durante il sopralluogo saranno individuati tutti i possibili interventi sul sistema edificio-impianto effettivamente realizzabili, per questi sarà stimato un prezzo indicativo di realizzazione ed il relativo beneficio in termini di risparmio energetico/economico. Tale beneficio dovrà essere determinato non solo tenendo conto dei costi degli interventi stessi e dell’energia primaria risparmiata ma anche degli eventuali benefici fiscali o contributi in conto capitale o in conto interessi determinati da Leggi nazionali o regionali.
  • Interventi di riqualificazione energetica consigliati. Tra tutti gli interventi che tecnicamente sono stati individuati saranno indicati come consigliati i soli interventi che si ritengono realizzabili sulla base del confronto degli indicatori economici e di realizzabilità degli interventi.
  • Individuazione della futura classe di certificazione. Sulla base dei risultati derivanti dalla simulazione finale che tiene conto solamente degli interventi “consigliati” si individuano gli eventuali cambiamenti di classe dell’edificio analizzato indicando la nuova ipotetica classe DOPO l’effettuazione degli interventi di riqualificazione.

Modalità di presentazione dei risultati

I risultati delle diagnosi energetiche, la cui sintesi va riportata nella seconda parte dell’attestato sotto forma di raccomandazioni, dovrebbero essere elaborati e tradotti in descrizioni dell’intervento che possano essere interpretate dal proprietario dell’immobile ma sufficienti per procedere alla eventuale successiva fase di preventivazione con un soggetto esecutore. E’ utile che le simulazioni economiche siano visualizzate tramite grafici e con ipotesi di calcolo rese evidenti