Regime dello scambio sul posto

Attraverso la Delibera n. 28/06 l’Autorità per l’energia elettrica ha definito le “Condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”. La delibera definisce, quindi, le modalità che regolamentano la cessione dell’energia prodotta da fonte rinnovabile, al gestore della rete. In breve viene sancita la regola secondo la quale l’energia prodotta attraverso fonte rinnovabile e ceduta al gestore della rete verrà scontata sui consumi del produttore stesso. Ad esempio, una famiglia che attraverso il suo impianto fotovoltaico cede alla rete 3kWh non pagherà al gestore 3kWh assorbiti dalla rete. Il meccanismo dello scambio sul posto è ottimale quando il produttore consuma interamente l’energia che produce, poiché l'energia prodotta in eccesso dal nostro impianto fotovoltaico in regime di “scambio sul posto” non viene pagata dal gestore

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