Detrazioni IRPEF e IRES del 55%

Riqualificazione energetica degli edifici esistenti

(Art. 1 comma 20 legge Finanziaria 2008, L.244-07 del 24/12/07, come da comma 344-345-346-347 Finanziaria 2007. DM 11 marzo 2008, DM 7 Aprile 2008).

In base alla Legge finanziaria n°296/2006 e successive, fino al recente “Decreto Sviluppo” (D.Lgs n°82/2012) sono ammesse detrazioni del 55% fino 30 Giugno 2013 – poi 36% “strutturale” dal 1°Luglio 2013 .

L’agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta (Irpef per le persone fisiche, Ires per le società) nella misura del 55% delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti. Requisiti indispensabili per usufruire della detrazione: Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale). La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita o dalla sua iscrizione in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’IMU, se dovuta. In relazione ad alcune tipologie di interventi, inoltre, è necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche quali, ad esempio: 1. essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell’intervento (tranne nel caso in cui si installano pannelli solari); 2. nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell’unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità; 3. nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all’incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione. Restano esclusi, quindi, gli interventi relativi ai lavori di ampliamento.

I beneficiari.

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.

In particolare, sono ammessi all’agevolazione:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
  • le associazioni tra professionisti;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale (esempio: enti pubblici non economici: Automobile Club Italia, Croce Rossa Italiana,......). Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:
  • i titolari di un diritto reale sull’immobile;
  • i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
  • gli inquilini;
  • chi detiene l’immobile in comodato.

La cumulabilità.

La detrazione d’imposta del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, ad esempio, la detrazione del 36% per il recupero del patrimonio edilizio). Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico, sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti previsti per l’agevolazione prescelta. Inoltre, dal 1 gennaio 2009 la detrazione non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli enti locali. Pertanto, il contribuente deve scegliere se beneficiare della detrazione o fruire dei contributi comunitari, regionali o locali.

Gli interventi agevolati.

Riqualificazione globale dell'edificio: Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro per una spesa di 181.818,18 euro. Per interventi di riqualificazione energetica si intendono quelli che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 - Allegato A. I parametri cui far riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori. Per questa tipologia di intervento non sono stabilite quali opere o impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche indicate. Pertanto, la categoria degli “interventi di riqualificazione energetica” comprende qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma. Ad esempio, rientrano in questa tipologia di interventi, la sostituzione o l’installazione di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche previste per gli altri interventi agevolati. Interventi sull'involucro:Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro, per una spesa di 109.090,90 euro. Si tratta degli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza U (dispersione di calore), espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 6 gennaio 2010. I parametri cui far riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori. In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio, verso l’esterno o verso locali non riscaldati, e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E del 23 aprile 2010). Gli infissi sono comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore quali, ad esempio, scuri o persiane, o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto quali, ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso. La semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento dell’involucro degli edifici, qualora questi siano originariamente già conformi agli indici richiesti, non consente di fruire della detrazione poiché il beneficio è teso ad agevolare gli interventi da cui consegua un risparmio energetico. In questo caso, è necessario quindi che, a seguito dei lavori, tali indici di trasmittanza termica si riducano ulteriormente. Installazione di pannelli solari: Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro, per una spesa di 109.090,90 euro. Per interventi di installazione di pannelli solari si intende l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. I fabbisogni soddisfatti con l’impianto di produzione di acqua calda possono attenere non soltanto alla sfera domestica o alle esigenze produttive ma più in generale all’ambito commerciale, ricreativo o socio assistenziale, in pratica possono accedere alla detrazione tutte le strutture riguardanti attività e servizi in cui è richiesta la produzione di acqua calda.

Sistemi assimilabili :

  • Sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di acqua calda. Possibilità di detrarre il 55% sull’intera spesa.
  • Sistemi termodinamici per la produzione combinata di energia elettrica e di energia termica. Possibilità di detrarre il 55% della quota imputabile all’energia termica. Impianti di climatizzazione: per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro., per una spesa di 54.545,45 euro. Per lavori di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intende la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

Dal 2008 anche pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia.

Dal 2012 anche scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di ACS . Per fruire della agevolazione è necessario quindi sostituire gli impianti preesistenti. Non sono, pertanto, agevolabili né l’installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti né, se effettuata nel 2007, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore ad alto rendimento ma diversi dalle caldaie a condensazione. Tuttavia tali interventi possono essere compresi tra quelli di riqualificazione energetica dell’edificio, se rispettano l’indice di prestazione energetica previsto, permettendo così di usufruire della relativa detrazione.

Le spese detraibili:

Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione comprendono sia i costi per i lavori edili connessi con l’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare gli interventi e acquisire la certificazione energetica richiesta.

Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica dell’edificio sono spese detraibili, oltre alle spese professionali, quelle relative alle forniture e alla posa in opera di materiali di coibentazione e di impianti di climatizzazione, nonché la realizzazione delle opere murarie ad essi collegate. a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali e accessorie:

  • fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
  • fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
  • demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo; b) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi:
  • miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
  • miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni; c) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda;
  • fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;
  • smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione. La detrazione di imposta è in misura pari al 55% delle spese sostenute entro il 30 giugno 2013 o fino al periodo di imposta in corso alla data del 30 giugno 2013. Per gli interventi effettuati a partire dal 2011 è obbligatorio ripartire le detrazioni in dieci rate annuali. Cosa trasmettere all'ENEA: Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea;
  • la scheda informativa (allegato E o F del decreto), relativa agli interventi realizzati.
  • copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A del decreto); La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione dei pagamenti). Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa).

Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione. La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso il sito www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica. Si può inviare la documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, sempre entro il termine di novanta giorni dal termine dei lavori, solo ed esclusivamente quando la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’Enea. Cosa trasmettere all'Agenzia delle Entrate: I contribuenti, fermi restando i requisiti e le altre condizioni previsti dalle relative disposizioni normative, devono inviare all’Agenzia delle Entrate una apposita comunicazione.

Il nuovo modello deve essere presentato:

  • in via telematica, con riferimento ai soli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d’imposta, per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati;
  • per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d’imposta, inviando un modello per ciascun periodo d’imposta. Non deve essere presentato: ■ se i lavori sono iniziati e si sono conclusi nel medesimo periodo d’imposta;
  • se nel periodo d’imposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute spese. Invece, riguardo ai termini di presentazione, il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio. Per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d’imposta, il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione. I pagamenti: Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d’impresa.

In particolare è previsto che:

  • i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale; i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno indicati:

  • la causale del versamento;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

In sintesi:

i lavori per cui è previsto la detrazione del 55% sono:

1. LA RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DELL’EDIFICIO (fino a 100.000 euro, cioè il 55% di 181.818,18 euro di spesa)

2. INTERVENTI SULL’INVOLUCRO (fino a 60.000 euro, cioè il 55% di 109.090,90 euro di spesa)

3. INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI (fino a 60.000 euro, cioè il 55% di 109.090,90 euro di spesa)

4. IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (fino a 30.000 euro, cioè il 55% di 54.545,45 euro di spesa)

Cosa trasmettere all'Enea:

  • scheda informativa,
  • attestato di certificazione (o di qualificazione) energetica. Cosa trasmettere all'Agenzia delle Entrate: A partire dalle spese sostenute nel 2009, apposita comunicazione per gli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo di imposta. Cosa conservare:
  • certificato di asseverazione, •ricevuta di trasmissione dei documenti,
  • atture o ricevute fiscali, •ricevuta del bonifico. Come fare i pagamenti: •contribuenti senza partita iva: bonifico bancario o postale
  • altri contribuenti: qualsiasi forma Cosa prevede la Finanziaria 2008 Detrazione IRPEF e IRES del 55% da ripartire da tre fino a dieci quote annuali di pari importo, per le spese effettuate entro il 31/12/2010. Come tutte le detrazioni di imposta, l'agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell'imposta annua derivante dalla dichiarazione del redditi. La somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso. Attenzione: per tutti gli interventi possono essere detratte le spese per le prestazioni professionali necessarie alla loro realizzazione, compresa la redazione dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica e l'asseverazione.

Chi può chiedere la detrazione La detrazione può essere richiesta per le spese effettuate su edifici o parti di edifici o su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, da:

  • Persone fisiche;
  • I contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
  • Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • Associazioni di professionisti. Tra le persone fisiche possono usufruire dell'agevolazione:
  • I titolari di un diritto reale sull'immobile;
  • I condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
  • Gli inquilini;
  • Chi detiene l'immobile in comodato.

Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l'attività d'impresa e professionale). La prova di esistenza dell'edificio può essere fornita o dall'iscrizione dello stesso in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell'ICI, ove dovuta. Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell'immobile.

Cumulabilità con altre detrazioni

NO: detrazioni 36% previste per la manutenzione straordinaria delle abitazioni né con altre agevolazioni fiscali nazionali. SI: richiesta di titoli di efficienza energetica (certificati bianchi di cui al DL del 24 luglio 2004). SI: eventuali specifici incentivi e agevolazioni di tipo non fiscale disposti da Regioni, Province e Comuni.

Cosa fare per poter usufruire della detrazione

1. Richiedere ad un tecnico abilitato la certificazione energetica, in base alle procedure indicate dai comuni (se le medesime procedure sono state stabilite con proprio regolamento antecedente alla data dell' 8 ottobre 2007) o dalle regioni, ai sensi del DL 192/2005 o l'attestato di qualificazione energetica conforme all'allegato A del DL 19/2/2007. Devono essere redatti al termine dei lavori da un tecnico abilitato. Nel caso di attestato di qualificazione energetica può essere rilasciato anche dal progettista dell'edificio o dal direttore dei lavori.

2. Richiedere l'asseverazione che attesti che l'intervento risponda ai requisiti tecnici richiesti (può essere quella del direttore dei lavori sulla conformità del progetto delle opere realizzate o può essere unica se viene effettuato più di un intervento che possa usufruire della detrazione). Nel caso di interventi di sostituzione di finestre ed infissi e nei casi di impianti di potenza nominale del focolare o di potenza elettrica nominale non superiore a 100 kW, può essere sostituito da una certificazione dei produttori.

In base alle nuove disposizioni (D.M. 6 Agosto 2009) l'asseverazione può essere:

  • sostituita dalla dichiarazione resa dal Direttore dei Lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell'Art. 8 comma 2 del D.Lgs. n. 192 del 2005);
  • esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell'art. 28 comma , della L. n. 10 del 1991 occorre depositare presso le Amministrazioni competenti).

3. Effettuare i pagamenti, tramite bonifico postale o bancario, da cui risulti la causale del versamento, il CF del beneficiario della detrazione, la PI o il CF del soggetto destinatario del versamento.

4. Trasmettere all'ENEA entro 90 gg dalla fine dei lavori, attraverso il sito www.acs.enea.it disponibile a partire dal 30 aprile 2008, ottenendo ricevuta informatica: - i dati contenuti nell’attestato di certificazione energetica, o nell’attestato di qualificazione energetica avvalendosi dello schema di cui all’allegato A del decreto 19 febbraio 2007, prodotto da un tecnico abilitato; - la scheda informativa di cui all’allegato E relativa agli interventi realizzati. Esclusivamente nei casi in cui la scadenza del termine di trasmissione sia precedente al 30 aprile 2008, o nel caso la complessità dei lavori non trovi adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’ENEA, la documentazione può essere inviata, in copia, entro 90 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301 – 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Detrazioni fiscali – riqualificazione energetica. Limitatamente agli interventi di sostituzione di finestre e infissi in singole unità immobiliari e di l’installazione di impianto solare termico non è più necessaria la certificazione energetica. In questi casi per accedere alle detrazioni basterà la certificazione delle finestre da parte del produttore, o l’asseverazione per i pannelli solari (vedi nello specifico art. 8 DM 19 febbraio 2007 come modificato DM 7 aprile 2008) e occorrerà trasmettere all’ENEA con le stesse modalità la scheda informativa conforme all’allegato F contenuto nel decreto del 7 aprile 2008. 5. Trasmettere all'Agenzia delle Entrate per i soli lavori che proseguono oltre al periodo di imposta la Comunicazione.

Cosa conservare:

  • Documentazione.
  • Fatture e ricevute fiscali.
  • La ricevuta di invio tramite mail o la ricevuta della raccomandata postale all'ENEA.
  • n caso di interventi su parti comuni degli edifici copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese.
  • Se i lavori sono effettuati dal detentore degli immobili, dichiarazione del consenso dei lavori da parte del possessore. Interventi previsti Interventi di qualificazione energetica (Detrazione massima di 100.000 euro pari ad una spesa di 181.818,20 euro) Riguardano l'immobile nel suo complesso. Devono essere migliorate le prestazioni energetiche dell'immobile. In particolare l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non deve essere superiore ai valori definiti dal decreto ministeriale 11 marzo 2008 nell'allegato A Per questa tipologia di intervento non sono stabilite quali opere o quali impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche indicate. L'intervento è definito in funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale.

Il risparmio è misurato in base agli indici riportati nella tabella dell'allegato A del decreto 11 marzo 2008 elaborati in funzione della categoria in cui l'edificio è classificato (residenziale o altri edifici), della zona climatica in cui è situato e del rapporto di forma che lo stesso presenta. Ad esempio, rientrano in questa tipologia di interventi, la sostituzione o l'installazione di impianti di climatizzazione invernale, anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie e biomasse, gli impianti a cogenerazione , rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche previste per gli altri interventi agevolati. Interventi sull'involucro edilizio (detrazione massima di 60.000 euro pari ad una spesa di 109.090,90 euro) Devono essere ridotte le dispersioni termiche attraverso le murature e le finestre, i valori di trasmittanza sono indicati nell'allegato B del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze decreto 11 marzo 2008 in relazione alle singole zone climatiche.

Le spese ammesse sono per:

  • fornitura e la messa in opera del materiale coibente e dei materiali ordinari per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle pareti esistenti;
  • demolizione e la ricostruzione dell'elemento;
  • sostituzione completa della vecchia finestra con una nuova, comprensiva di infisso; - miglioramento dei componenti vetrati esistenti con integrazioni e sostituzioni.

Attenzione:

la semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento degli involucri degli edifici, qualora questi siano già originariamente conformi, non consente di usufruire della detrazione poiché il beneficio è teso ad agevolare gli interventi da cui consegua un risparmio energetico. Come già detto nella Finanziaria 2008 è stato eliminato l'obbligo di presentazione di attestato energetico per la sostituzione degli infissi.

In base alle nuove disposizioni (D.M. 6 Agosto 2009) l'asseverazione può essere:

  • sostituita dalla dichiarazione resa dal Direttore dei Lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell'Art. 8 comma 2 del D.Lgs. n. 192 del 2005); •
  • esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell'art. 28 comma , della L. n. 10 del 1991 occorre depositare presso le Amministrazioni competenti). Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (detrazione massima di 60.000 euro pari ad una spesa di 109.090,90 euro) Le spese ammesse riguardano la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie per la realizzazione di impianti solari termici, anche integrati con impianti di riscaldamento. I fabbisogni possono riguardare non soltanto la sfera domestica o le esigenze produttive, ma anche tutte le strutture afferenti attività o servizi in cui è richiesta la produzione di acqua calda. L'asseverazione deve attestare che: a) I pannelli solari e i bollitori impiegati siano garantiti per almeno cinque anni; b) Gli accessori e i componenti elettronici siano garantiti per almeno due anni; c) I pannelli solari dispongano di una certificazione di qualità conforme alle norme UNI 12975, o UNI EN 12976 rilasciata da una laboratorio accreditato. d)l'installazione dell'impianto sia eseguita in conformità ai manuali di installazione. Nel caso di autocostruzione, in alternativa ai punti a e c si può avere la certificazione di qualità del vetro solare secondo le norme UNI vigenti e l’attestato di partecipazione a uno specifico corso di formazione da parte del soggetto.

In base alle nuove disposizioni (D.M. 6 Agosto 2009) l'asseverazione può essere:

  • sostituita dalla dichiarazione resa dal Direttore dei Lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell'Art. 8 comma 2 del D.Lgs. n. 192 del 2005); •
  • esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell'art. 28 comma , della L. n. 10 del 1991 occorre depositare presso le Amministrazioni competenti). Nella Finanziaria 2008 è stato eliminato l'obbligo di presentazione di attestato energetico per questi interventi. Interventi sugli impianti di riscaldamento (detrazione massima di 30.000 euro corrispondenti ad una spesa di 54.545,45 euro) Sostituzione completa o parziale di impianti di riscaldamento con impianti dotati di caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa entalpia e messa a punto del sistema di distribuzione. Non è ammessa pertanto l’installazione di impianti di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti. Attenzione: in questa agevolazione sono compresi anche gli interventi riguardanti la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati, con contabilizzazione del calore, nonché la trasformazione dell'impianto centralizzato per rendere applicabile la contabilizzazione del calore, mentre è esclusa la trasformazione dell'impianto di climatizzazione invernale da centralizzato ad individuale o autonomo.

Le spese ammesse riguardano:

  • Lo smontaggio e la dismissione parziale o totale dell'impianto di riscaldamento esistente;
  • La fornitura e la posa in opera delle apparecchiature termiche, meccaniche, elettroniche ed elettriche;
  • Le opere idrauliche e murarie per la sostituzione dell'impianto con uno dotato di caldaia a condensazione;
  • Le spese per la messa a punto della rete di distribuzione, per i sistemi di trattamento dell'acqua, per i dispositivi di controllo e regolazione e per i sistemi di emissione.

Riassumendo:

TIPO di INTERVENTO DETRAZIONE MASSIMA

Riqualificazione energetica di edifici esistenti 100.000 euro (55% di 181.818,20 euro) Involucro edifici (pareti, finestre, compresi gli infissi, su edifici esistenti) 60.000 euro (55% di 109.090,90 euro) Installazione di pannelli solari 60.000 euro (55% di 109.090,90 euro) Sostituzione totale o parziale degli impianti di climatizzazione invernale (installazione di impianti dotati di caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa entalpia) 30.000 euro (55% di 54.545,45 euro) Nel caso in cui siano stati attuati più interventi agevolabili, se cumulabili, il limite massimo di detrazione applicabile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Altre informazioni utili: - Per accedere alle detrazioni del 55% previste dalla Finanziaria non occorre inviare alcuna documentazione preventiva. - La documentazione prevista dal decreto può essere redatta da qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente ed iscritto allo specifico ordine o Collegio professionale. In Regione Liguria l’incarico deve essere assegnato al professionista abilitato al rilascio iscritto all'elenco regionale dei professionisti così come nelle regioni in cui vige una legislazione regionale apposita in cui i tecnici sono soggetti a detta legislazione. - I soggetti ammissibili alle detrazioni sono quelli che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi su unità immobiliari esistenti o parte di esse di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute, purché riscaldate. A questi possono aggiungersi i familiari conviventi (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado). Il limite massimo di detrazione è riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento e sarà eventualmente suddiviso se esistono più possessori dell'immobile che partecipano alla spesa. Per gli interventi in un condominio l'ammontare massimo di detrazione deve intendersi riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio, eccezion fatta per gli interventi di riqualificazione globale ricadenti nell'ambito di applicazione del comma 344 per i quali il tetto massimo di detrazione dovrà essere ripartito tra tutti i condomini. - Nel caso di condomini è necessario fare alcune distinzioni: a) Interventi in parti comuni del condominio: se l'impianto termico è centralizzato occorre predisporre un unico allegato “A” e un allegato “E” del decreto attuativo per l'intero edificio; se gli impianti sono autonomi occorre predisporre tanti allegati “A” e “E” per quanti sono gli appartamenti; b) Intervento su singolo appartamento: se l'impianto termico è centralizzato, consigliamo di predisporre un allegato “A” facendo riferimento, per l'involucro edilizio, al singolo appartamento e, per l'impianto di riscaldamento, a quello centralizzato; inoltre va predisposto l'allegato “E” per il singolo appartamento; se l'impianto è autonomo occorre predisporre gli allegati “A” e “E” per il singolo appartamento. Per impianti di potenza nominale al focolare minore o di potenza elettrica nominale minore uguale di 100 kW si può adottare il metodo semplificato di cui all’allegato G del decreto ministeriale 7 aprile 2008 , che sostituisce l’allegato B del decreto 19 febbraio 2007 , per il calcolo dell’indice di prestazione - Differenza tra attestato di certificazione energetica e uno di qualificazione energetica. Se nel Comune dove ha sede l'edificio soggetto a intervento sono in vigore procedure e metodologie per la produzione dell'attestato di certificazione energetica approvate dalla Regione (o dalla Provincia Autonoma o presenti nel regolamento comunale antecedentemente alla data dell'8 ottobre 2005) occorre produrre tale certificazione nei modi e nei termini previsti da dette procedure o, in alternativa, utilizzando le procedure e le metodologie di cui all’art. 6, del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192. In Regione Liguria occorre rispettare quanto indicato nella Legge Regionale 29 Maggio 2007 n. 22 e nel relativo Regolamento Regionale 8 Novembre 2007 n. 6 . Per ulteriori informazioni è inoltre utile consultare le direttive e gli adempimenti relativi alla certificazione energetica degli edifici.

Quindi in sintesi:

  • Il committente dei lavori richiede la produzione dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio in questione al professionista abilitato al rilascio iscritto all'elenco regionale dei professionisti;
  • Il certificatore provvede alla raccolta dei dati ed al calcolo degli indici di prestazione energetica;
  • Il certificatore provvede alla compilazione (allegato H del Regolamento) ed al rilascio al richiedente dell'attestato di certificazione energetica ed a inviarne copia alla Regione Liguria ed al Comune in cui è ubicato l'edificio. Negli altri casi è sufficiente l'attestato di qualificazione energetica come previsto dal decreto attuativo del 19 febbraio 2007.

L'attestato di qualificazione energetica è compilato da un tecnico abilitato, che può essere anche stato coinvolto nei lavori di cui alla richiesta di detrazione, ed ha una validità temporanea legata all'uscita delle normative specifiche, mentre per l'attestato di certificazione energetica la validità è di 10 anni.

Inoltre il tecnico che può compilare un attestato di certificazione risulta particolarmente qualificato e per garantirne l'indipendenza, non deve essere coinvolto nel lavoro.